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Protezione dei dati e sicurezza
Protezione dei dati: aggiornamento dei modelli dei documenti per gli studi medici del 1° febbraio 2026

Protezione dei dati: aggiornamento dei modelli dei documenti per gli studi medici del 1° febbraio 2026

Due modelli di documenti relativi alla legge sulla protezione dei dati sono stati modificati: il modulo per il paziente e la dichiarazione in materia di protezione dei dati. La FMH consiglia di prendere in considerazione per il futuro gli strumenti ausiliari modificati.

La nuova legge sulla protezione dei dati è entrata in vigore il 1° settembre 2023. La FMH aveva messo a disposizione dei suoi membri strumenti ausiliari e modelli di documenti.

Come di consueto quando vengono introdotti nuovi fondamenti giuridici, i documenti ad essi relativi sono inizialmente redatti in modo piuttosto dettagliato.  Le esperienze pratiche accumulate successivamente all’entrata in vigore, hanno tuttavia evidenziato casi in cui può essere utile una formulazione semplificata e più mirata. Inoltre, è stata presa in considerazione anche la giurisprudenza emanata fino ad ora.  In tale contesto, due dei modelli di documenti disponibili sono stati modificati.

Modifiche del modulo per il paziente

Per diverse opzioni per il trattamento dei dati è necessario il consenso dei pazienti, che devono invece solo prendere conoscenza di altre informazioni. Nella loro presentazione il consenso e le informazioni sono stati separati in modo più chiaro.

Sulla prima pagina del modulo per il paziente le opzioni sono ora presentate raggruppate. Si riferiscono ai trattamenti dei dati per i quali è necessario il consenso espresso del paziente:

  • il consenso per la trasmissione dei dati ad altri destinatari nel contesto terapeutico;
  • il consenso per la comunicazione elettronica (per es. trasmissione elettronica della fattura medica);
  • il consenso per canali di comunicazione non protetti per i dati amministrativi.

Nella seconda pagina del modulo per il paziente si trovano le informazioni riguardo al trattamento dei dati personali nello studio medico, di cui il paziente deve prendere semplicemente conoscenza.

È stato eliminato il consenso previsto come opzione nel modulo precedente per la trasmissione dei dati a un ufficio recupero crediti. 

Conformemente alla nuova giurisprudenza del Tribunale federale in materia di segreto professionale ai sensi dell'art. 321 CP, una dispensa preventiva dal segreto professionale nell'ottica di un litigio in merito a degli onorari - che non si è ancora avverato e che è solo possibile in futuro - è inammissibile (DTF 150 II 300).

Nel caso concreto di litigio in merito a degli onorari si deve ottenere la dispensa specifica da parte del paziente rispettivamente richiedere alle autorità di vigilanza una dispensa dal segreto professionale.

Rispetto al precedente modulo per il paziente ciò significa che se i pazienti avevano dato il loro consenso all’opzione di trasmettere i dati a un ufficio di incasso/recupero crediti, questo consenso è inefficace e non deve essere preso in considerazione.

Il medico può fare intervenire l’ufficio di incasso/recupero crediti nel caso che

  • si verificasse effettivamente un litigio in merito a degli onorari e se
  • il paziente ha concesso, espressamente per questo caso specifico, la dispensa dal segreto professionale oppure se
  • le autorità di vigilanza hanno autorizzato una dispensa per questo caso specifico.

Integrazione dell’IA nel modello di dichiarazione in materia di protezione dei dati

Il modello di documento è stato integrato con alcune indicazioni/opzioni sull’IA. Come fino ad ora si deve adattare il modello alle strutture effettive, all’organizzazione e alle procedure dello studio medico.

Validità dei moduli per il paziente già firmati in precedenza

I moduli per il paziente già firmati in precedenza mantengono la loro validità. Non è necessario richiedere nuove dichiarazioni.

La FMH consiglia di prendere in considerazione per il futuro gli strumenti ausiliari modificati.

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